Ribasso costi manodopera appalti pubblici: è legittimo ma va giustificato. Il TAR Napoli lo conferma.
- Mepa Lab24
- 7 lug
- Tempo di lettura: 3 min
A cura di Mepa Lab24 – Esperti in appalti pubblici e gare MEPA

Introduzione
Con la sentenza n. 4842 del 30 giugno 2025, il TAR Campania – Napoli ha definitivamente chiarito un tema molto discusso tra operatori economici e stazioni appaltanti: il ribasso sui costi della manodopera è legittimo, purché adeguatamente giustificato.
Questa pronuncia rappresenta un punto fermo per tutte le imprese che partecipano a procedure di gara, in particolare su piattaforme come MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dove ancora oggi si registrano errori interpretativi da parte di molte SA.
Il quadro normativo sul ribasso costi manodopera negli appalti pubblici
La norma di riferimento è l’art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. In sintesi:
I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo che l’operatore economico giustifichi il ribasso con una più efficiente organizzazione aziendale.
Il combinato disposto con gli articoli 108 e 110 chiarisce che tali costi fanno parte dell’offerta e possono essere oggetto di ribasso, a patto che vi sia una motivazione solida e documentata.
Per un approfondimento sugli articoli richiamati del nuovo Codice, leggi anche:
Cosa ha deciso il TAR Napoli (sentenza 4842/2025)
La sentenza ha ribadito che:
Il costo della manodopera integra l’offerta economica;
Il ribasso è ammesso, purché giustificato in modo coerente;
Non è legittima l’esclusione automatica dell’offerta contenente ribasso;
La PA deve attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia (art. 110 Codice).
La decisione si allinea con altre pronunce precedenti, come TAR Napoli n. 1393/2025 e Consiglio di Stato n. 9254/2024, confermando un orientamento consolidato.
Consulta anche:
Implicazioni pratiche
Per le stazioni appaltanti:
non escludere automaticamente offerte con ribasso sulla manodopera;
verificare la congruità dell’offerta applicando l’art. 110;
inserire nei documenti di gara istruzioni chiare sul tema.
Per gli operatori economici:
indicare sempre in modo dettagliato i costi della manodopera nell’offerta, soprattutto nei casi in cui si intenda applicare un ribasso costi manodopera appalti pubblici, che richiede un’adeguata giustificazione tecnica in linea con il Codice;
in caso di ribasso, predisporre giustificazioni tecniche ed economiche;
assicurarsi del rispetto dei minimi salariali e del CCNL applicato.
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Conclusioni
La sentenza del TAR Napoli 4842/2025 conferma che il ribasso sui costi della manodopera è legittimo e parte integrante dell’offerta. Chi partecipa a gare MEPA deve conoscere questa regola e prepararsi adeguatamente per fornire spiegazioni tecniche in caso di verifica.
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Domande frequenti (FAQ) sul ribasso della manodopera negli appalti pubblici
1. Posso applicare un ribasso ai costi della manodopera in una gara MEPA?
Sì. Il ribasso è ammesso, ma deve essere giustificato con elementi oggettivi legati all’efficienza organizzativa. La stazione appaltante non può escludere automaticamente l’offerta: deve attivare la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
2. Devo indicare il costo della manodopera separatamente nell’offerta?
Sì. L’art. 108, comma 9 del Codice impone l’indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza. La mancata indicazione può comportare l’esclusione.
3. Il ribasso sulla manodopera viola il principio del giusto salario?
No, a condizione che il ribasso non comporti violazioni dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali. La giustificazione deve dimostrare il rispetto integrale delle condizioni normative e contrattuali.
4. Cosa succede se la PA ritiene anomala la mia offerta per il ribasso sulla manodopera?
La PA deve attivare il subprocedimento di verifica (art. 110), durante il quale potrai presentare una giustificazione dettagliata (organizzazione, economie di scala, personale interno, ecc.). Se la giustificazione è coerente, l’offerta non può essere esclusa.
5. Ci sono sentenze che confermano la legittimità del ribasso?
Sì. In particolare la sentenza TAR Napoli n. 4842/2025 ha affermato che il ribasso è legittimo se motivato. Altre pronunce confermano questo orientamento, tra cui TAR Napoli n. 1393/2025 e Consiglio di Stato n. 9254/2024.





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